LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
(Pubblicata nella Gazzetta Uf. ciale n. 16 del 19 gennaio 1991)
Art. 1.
1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione
al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede
della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote,
possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata
in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche
di cui all’articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di
attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale anche in precedenza
per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla
documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta
di deambulazione (1).
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi uninominali
per l’elezione della Camera dei Deputati o in più collegi provinciali per
l’elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei
Deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l’elezione
dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall’elettore non deambulante per
la votazione deve appartenere, nell’ambito territoriale comunale, al medesimo
collegio, senatoriale o della Camera dei Deputati o provinciale, o alla medesima
circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è
iscritto (2).
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l’elettore non deambulante
può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del
seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa
nota nel verbale dell’ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed
in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al
verbale dell’ufficio elettorale.
(1) – Comma modificato dall’art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276.
(2) – Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, della legge n. 276/93.
Art. 2.
1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili
mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori
non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati,
di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente
di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle
operazioni dell’ufficio elettorale.
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli
accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all’allegato A al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384 (1).
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno
una cabina per consentire agevolmente l’accesso agli elettori e deve essere
previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’altezza
di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa
segretezza.
(Omissis)
Data a Roma, addì 15 gennaio 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scotti, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
(1) – Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dall’art.
32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui
all’allegato A del medesimo D.P.R. n. 503/96, che viene riportato nella pagina seguente.
Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,
«Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici».
Figura e bordo in colore bianco
Fondo azzurro